Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                Iniziative in favore dell'Afghanistan 
 
  1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan  e'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30  giugno
2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli  stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  come  determinati  dalla
Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e  di  euro
1.500.000 per la partecipazione italiana al  Fondo  fiduciario  della
NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  partecipazione  dell'Italia  ad  una  missione  di
stabilizzazione economica, sociale  e  umanitaria  in  Afghanistan  e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al  Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita'  prioritarie  nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali  e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma  1,
relativa alle iniziative di cooperazione. 
  3. Nell'ambito degli obiettivi e delle  finalita'  individuate  nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare  nella  Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative  della  missione  sono
finalizzate alla realizzazione di  iniziative  concordate  con  ((  i
Governi )) pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: 
    a) al sostegno al settore sanitario (( ed educativo )); 
    b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
    c) al sostegno della piccola e  media  impresa,  con  particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; 
    d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
  4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo  alle
iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo,  si  provvede  ((  alla
realizzazione di una «Casa della  societa'  civile»  a  Kabul,  quale
centro  culturale  per  lo  sviluppo  di  rapporti  tra  l'Italia   e
l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza
regionale di cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  1º
gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2010, n. 30. )) 
  5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure  volte  ad
agevolare  l'intervento  di  organizzazioni   non   governative   che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 
  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali  di  gestione  delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della  componente
civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a
decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la  spesa  di
euro 24.244. 
 
          Riferimenti normativi 
              - La legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  recante  «Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo» e' pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          allaGazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. 
              -  La  legge  13  dicembre  2010,   n.   220,   recante
          «Disposizioni  perla  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2011)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21  dicembre
          2010. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati  in
          relazione a disposizioni di legge  la  cui  quantificazione
          annua e' demandata alla leggefinanziaria. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  1°
          gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30,  recante  «Disposizioni  urgenti
          per  la  proroga  degli  interventi  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  a  sostegno  dei  processi  di   pace   e   di
          stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni   internazionali
          delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti  per
          l'attivazione del Servizio europeo per l'azione  esterna  e
          per  l'Amministrazione  della  Difesa»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente: 
              «4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al  comma  1,
          relativo  alle  iniziative  di  cooperazione,  si  provvede
          all'organizzazione  di  una  conferenza   regionale   della
          societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
          rete di organizzazioni non governative «Afgana».».